A partire da oggi, 1° settembre, scattano ulteriori restrizioni per gli italiani, vincolati all’utilizzo del Green pass. Scatterà infatti l’obbligo di mostrare la certificazione di avvenuta vaccinazione (o che attesta di aver effettuato un tampone nelle ultime 48 ore) prima di salire a bordo di treni, traghetti o aerei.
Per quanto riguarda i treni, questo provvedimento coinvolgere i treni ad alta velocità, gli intercity e i treni a media e lunga percorrenza, con le carrozze che vedranno ampliata la propria capienza dal 50% all’80%. Obbligo del Green Pass esteso anche a treni notturni, bus di linea e bus a noleggio con conducente.
La manovra non si applica sul trasporto locale, quali bus, tram, metropolitane e tutti gli altri mezzi cittadini, sui quali vigeranno gli obblighi di mascherina e distanziamento. Certificazione obbligatoria anche per il trasporto via mare, per chi vorrà imbarcarsi su navi che collegano due Regioni e traghetti a lunga e media percorrenza. Fa eccezione il battello che attraversa lo Stretto di Messina, sul quale non sarà obbligatorio mostrare il Green pass. Nessuna eccezione invece per il trasporto aereo, con la certificazione verde estesa anche alle tratte brevi e locali.
LE REGOLE
“Dal 1 settembre 2021 il personale scolastico e universitario e gli studenti universitari dovranno esibire la Certificazione verde Covid-19.Sempre a decorrere dal primo settembre sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass l’accesso e l’utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto: – aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; – navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina; – treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità; – autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale. – L’utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza green pass, fatta salva l’osservanza delle misure anti contagio”. La Certificazione verde Covid-19, si legge ancora “è richiesta in ‘zona bianca’ ma anche nelle zone ‘gialla’, ‘arancione’ e ‘rossa’, dove i servizi e le attività siano consentiti”.
LE ESENZIONI
“L’obbligo della Certificazione verde Covid-19 non si applica per accedere alle attività e ai servizi sul territorio nazionale alle seguenti categorie di persone: ai bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale; ai soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica. Fino al 30 settembre 2021, possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione in formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-Sars-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021: apre una nuova finestra. Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 30 settembre; ai cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell’ambito della sperimentazione Covitar. La certificazione, con validità fino al 30 settembre 2021, sarà rilasciata dal medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata in base alla Circolare del Ministero della Salute 5 agosto 2021”.